La Regola
La nostra Regola
La Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos di Cadore, può contare su una consistente proprietà immobiliare e mobiliare derivata dal patrimonio antico conservato e tramandato nei secoli.
La superficie dei terreni di proprietà consiste in circa 3000 ettari suddivisi in: terreni boscati (compresi i boschi cosidetti di protezione) Ha 1500 ca., pascoli Ha. 500 ca. e terreni incolti (produttivi e non) Ha. 1000 ca.
Il Consiglio
Gli organi della Regola sono:
L’ASSEMBLEA GENERALE costituita da tutti i regolieri iscritti all’anagrafe dei regolieri ed è il massimo organo deliberante.
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA composta da 9 membri è l’organo esecutivo.
IL PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’associazione nonché il capo dell’Ente, attualmente in carica il dott. Forestale Flavio De Nicolò.
LA COMMISSIONE CONSULTIVA regoliera è l’organo consultivo della Commissione Amministrativa composta da 7 membri.
COLLEGIO DEI REVISORI è l’organo di controllo sugli atti amministrativi adottati dalla Commissione Amministrativa.
La storia
I primi tentativi di ricostituzione della Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos di Cadore, risalgono al lontano 10 ottobre 1948 quando, con deliberazione n. 93 della Giunta di Vigo di Cadore, veniva notiziato il Prefetto della convocazione straordinaria del Consiglio in data 24 ottobre 1948 avente ad oggetto: COSTITUZIONE REGOLE.= (Delib. n. 128 del Reg.Del. – n. 3887 di protocollo. All. n. 1)54. Sono presenti il Sindaco Da Rin Pagnetto Antonio, che presiede l’adunanza assistito del Segretario comunale Maschio Rag. Tiziano, l’Assessore anziano Vecellio Attilio, l’Assessore effettivo Da Rin Spaletta Guido, gli Assessori supplenti Nicolai Alfredo e Da Rin Puppel Eugenio e i Consiglieri Da Rin Pagnetto Giovanni, Da Rin Pagnetto Marino, Da Sacco Sergio, Mazzucco Mario Duilio e Martini Oreste Tomaso.
A seguito degli adempimenti per la revisione dell’antico patrimonio e per l’individuazione dell’elenco dei “fuochi famiglia” al fine di redigere l’anagrafe regoliera, veniva convocata l’Assemblea dei regolieri con Adunanza del 30 gennaio 1949 che approvava lo statuto della Regola.
In data 17 novembre 1949 il Sindaco del Comune di Vigo di Cadore informava l’Amministrazione provvisoria regoliera che la Prefettura di Belluno con propria nota n. 2279/div.II^ del 15 novembre 1949 comunicava di attendere il parere della Magnifica Comunità Cadorina prima di approvare lo statuto inviatole. Successive note prefettizie invitavano la ricostituenda regola ad apportare ulteriori modifiche allo statuto in questione, adeguandolo agli statuti delle regole di Candide e Padola di Comelico Superiore per i quali si era già espresso favorevolmente l’organo tutorio.
Si giunge quindi, in data 19 febbraio 1950 allorchè l’assemblea dei regolieri “del Consorzio delle Regole di Laggio con Piniè, Vigo e Pelos” approva i 68 articoli del primo Statuto del dopoguerra di quella che si chiamerà poi “Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos di Cadore”.
Verrebbe ora da pensare che la neo ricostituita regola avrebbe finalmente potuto risplendere degli antichi fasti che l’hanno caratterizzata fino all’avvento napoleonico e tornare a gestire in autonomia l’antico patrimonio, invece in quel periodo stava prendendo vita un “fenomeno” che condizionerà, nel bene e nel male, l’economia del Cadore: nasceva l’industria dell’occhiale.
L’interesse per la terra e per le attività connesse piano piano andò scemando, la nuova realtà economica soppiantò la coltivazione della terra, il taglio dei boschi e l’amministrazione dei beni regolieri restò per quasi altri cinquant’anni al Comune come fece fin dal 1806, contrariamente al confinante Comelico che invece imboccò con vigore la strada dell’effettiva ricostituzione e gestione dei beni antichi, fino ad arrivare al 1999, quando l’attività per la ricostituzione riprende vigore fino ad approdare alla definitiva consacrazione con l’approvazione dell’attuale laudo nell’assemblea generale straordinaria del 12 gennaio 2002………ma questa è storia recente!
Le leggi regionali
La legge regionale n. 26 del 19 agosto 1996 riguardante il “Riordino delle Regole”, porta chiarezza nella materia legata alla natura giuridica delle Regole, della loro ricostruzione, del patrimonio antico e dei rapporti con gli altri enti locali.
Le Regole vengono riconosciute dalla Regione Veneto “come organizzazioni montane, come soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio- economico del territorio montano …” Ai sensi del II comma vanno considerati quali Regole: “…le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile, inusucapibile comprese le Comunioni familiari montane e le Regole Cadorine”.
A tutte le Regole viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ciascuna Regola è retta unicamente dal proprio Laudo o statuto e dalle proprie consuetudini, nel rispetto dei principi della Costituzione e dell’ordinamento.
Il provvedimento regionale, oltre a dare certezze alle Regole costituite, offre speranza agli aventi diritto che ambiscono a ricostituire una propria Regola in loco; questo è un dispositivo di legge volto allo sviluppo dell’esistente.
Nell’art. 5 del II comma emerge il “patrimonio antico”, il quale risulta essere inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvopastorali e connesse; restano esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.
Viene prevista la possibilità di modificare la destinazione dei singoli beni per consentirne l’utilizzazione a fini turistici e a fini artigianali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l’utilizzazione abitativa diretta e personale da parte dei regolieri.
Nel caso in cui la diversa utilizzazione sia realizzata da un terzo, questi dovrà assumere l’obbligo di ripristinare la destinazione del bene alla cessazione della diversa utilizzazione, senza nessun onere per la Regola.
La Regola è obbligata ad acquisire il parere del servizio forestale regionale.
La gestione e l’utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti viene affidata alla Regola dalla legge regionale, le Regole la curano secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali statali e regionali.
In caso di impossibilità di funzionamento o inerzia della Regola, il Presidente della Giunta Regionale garantisce appropriate forme sostitutive di gestione dei beni in proprietà collettiva fino a quando la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione.
Le Regole, all’art. 10, possono associarsi fra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni e dei relativi servizi affidandola ad un organo comune composto e funzionante, secondo le norme previste dai rispettivi Laudi; in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.
Nel III comma è previsto che le Regole possono delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio; analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.
L’art. 14 parla dei rapporti tra le Regole e gli Enti Locali: “la Regione, i Comuni e le Comunità Montane possono affidare alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o legati alle loro funzioni garantendo le risorse necessarie”; il II comma prevede che gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale, per valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali, sotto il duplice profilo produttivo e della tutela ambientale; risulta esplicito il riconoscimento del valore della tradizione regoliera e del suo legame con l’ambiente.